Differenza tra Crediti d’Imposta Inesistenti e Non Spettanti: AIDC Spiega

Scopri la rilevanza e il dibattito intorno alla distinzione tra un credito d’imposta inesistente e non spettante, argomento che ha attirato l’attenzione delle SS.UU. della Corte di Cassazione. La differenza cruciale risiede nel termine decadenziale per l’accertamento:

  • I crediti “non spettanti” possono essere recuperati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’utilizzo in compensazione.
  • I crediti “inesistenti” devono essere recuperati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’utilizzo in compensazione.

Anche il profilo sanzionatorio varia notevolmente. L’utilizzo di un credito “non spettante” è soggetto a una sanzione del 30% (articolo 17, comma 4, D.Lgs. 471/1997), mentre l’utilizzo di un credito “inesistente” è sanzionato dal 100% al 200% (articolo 17, comma 5, D.Lgs. 471/1997). Inoltre, nell’ultima ipotesi, non è possibile usufruire della definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997.

La differenza assume importanza anche dal punto di vista penale-tributario:

  • Chi utilizza crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro rischia la reclusione da sei mesi a due anni.
  • Chi utilizza crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La definizione di credito “inesistente” è fornita dall’articolo 17, comma 5, menzionato in precedenza. Tuttavia, l’Ordinanza n. 35536 del 2 dicembre 2022 ha rimesso la questione alle SS.UU. della Suprema Corte per risolvere il contrasto tra il recente orientamento espresso dalla Cassazione (sentenza n. 34444/2021), che ammette una differenza tra le due tipologie di credito, e un orientamento precedente più restrittivo (Cass. Civ. ord. n. 19237, 2/8/2017 e ord. n. 24747, 5/11/2020), secondo il quale “il credito d’imposta recuperato è per forza di cose inesistente, non avendo dignità giuridica la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente”.

Secondo l’AIDC (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti), con la norma di comportamento n. 219, un credito d’imposta è definito “non spettante” quando il contribuente commette errori di qualificazione o quantificazione, pur nel tentativo di rispettare il presupposto normativo. Al contrario, un credito d’imposta è considerato “inesistente” quando viene determinato senza documentazione o sulla base di documentazione non veritiera. L’AIDC sostiene che “indipendentemente dal tipo di controllo esercitabile, se il presupposto normativo del credito è soddisfatto dal contribuente attraverso documentazione affidabile e veritiera, il credito non può mai essere definito inesistente”.

In sintesi, se il contribuente commette errori nella quantificazione o nella qualificazione, il credito è non spettante. Se, invece, manca la documentazione o è non veritiera, il credito è inesistente.

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