L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 60/2025 , ha chiarito il trattamento fiscale degli oneri accessori non preventivati sostenuti dopo la prenotazione di un investimento 4.0. Se un’impresa ha effettuato un ordine con un acconto del 20% , il credito d’imposta viene calcolato con l’aliquota vigente nell’anno della prenotazione. Tuttavia, eventuali costi aggiuntivi sostenuti successivamente seguiranno la percentuale dell’anno in cui vengono effettivamente pagati.
Questo chiarimento risolve un dubbio ricorrente per le imprese che si trovano a gestire investimenti programmati in un anno, ma completati in quello successivo, con una possibile riduzione della percentuale di agevolazione.
Come funziona il credito d’imposta sugli investimenti 4.0
Il meccanismo della prenotazione dell’investimento permette di bloccare l’aliquota del credito d’imposta in vigore nell’anno dell’ordine, a condizione che l’acquisto venga completato entro un certo termine nell’anno successivo.
Tuttavia, capita spesso che il costo finale superi quello inizialmente previsto, per via di modifiche, aggiunte o imprevisti. Il dubbio principale per le imprese è capire quale aliquota del credito d’imposta si applica ai costi aggiuntivi sostenuti dopo la prenotazione.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
La Risposta 60/2025 conferma che:
Il credito d’imposta sull’importo coperto dall’acconto (20%) resta quello in vigore nell’anno della prenotazione.
Gli oneri accessori non prevedibili al momento dell’ordine , sostenuti nell’anno successivo, seguono l’aliquota ridotta in vigore in quel momento.
Esempio pratico
Un’impresa ha ordinato nel 2021 un macchinario per 10.000 euro , versando un acconto di 2.000 euro .
- L’aliquota del credito d’imposta nel 2021 era del 50% , quindi su questo importo l’azienda può beneficiare del bonus pieno.
- Nel 2022 , l’impresa ha dovuto sostenere 1000 euro di oneri accessori imprevisti . Tuttavia, nel 2022 l’aliquota del bonus è scesa al 40% , quindi su questa somma si applicherà la nuova percentuale.