Le imprese che investono nella ZES Unica potranno beneficiare del credito d’imposta anche per gli acconti versati tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, a condizione che gli investimenti vengano realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Questo chiarimento emerge dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della domanda di agevolazione, risolvendo i dubbi nati a seguito della Legge di Bilancio.
Ammissibilità degli acconti e periodo di riferimento
La normativa inizialmente indicava che le spese agevolabili dovessero essere sostenute tra il 16 novembre 2024 e il 15 novembre 2025, senza specificare se gli acconti pagati prima del 1° gennaio 2025 fossero inclusi. Il chiarimento fornito dall’Agenzia suggerisce che gli acconti siano considerati validi a partire dal 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto istitutivo della ZES Unica. Tuttavia, sembrerebbero restare esclusi gli investimenti completati tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2024.
Modalità di presentazione della domanda
Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta dovranno presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica dedicata.
Cumulo del credito d’imposta
Le percentuali di agevolazione rimangono invariate rispetto al 2024, con un contributo che può arrivare fino al 60% dell’investimento, a seconda dell’area geografica e della dimensione dell’impresa. Il credito d’imposta può essere cumulato con altri incentivi statali o con aiuti «de minimis», nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalle norme europee.
L’agevolazione viene calcolata applicando le percentuali di incentivo al costo dei beni strumentali, deducendo eventuali altri contributi ricevuti per le stesse spese. Se il totale delle agevolazioni supera i costi effettivamente sostenuti, il credito d’imposta sarà ridotto di conseguenza.
Spese ammissibili e documentazione richiesta
Nel Quadro E della domanda, le imprese devono indicare gli estremi delle fatture elettroniche già trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al momento della presentazione della comunicazione. Devono essere riportate le spese sostenute tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, purché riferite ad acconti per investimenti che verranno completati entro il 15 novembre 2025.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce una maggiore certezza operativa alle imprese che investono nella ZES Unica, confermando l’inclusione degli acconti versati prima del 2025.
Tuttavia, resta aperta la questione dell’ammissibilità degli investimenti realizzati tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2024. L’obiettivo resta quello di garantire un accesso più chiaro ed equo agli incentivi, supportando le imprese nello sviluppo di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno.